| Art. 1 | Denominazione e sede
È costituita in Milano, con domiciliazione in Via Rasori n.
12, l’Associazione denominata:
“Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli”.
Art. 2 | Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione garantisce
le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali
della persona. Durante la vita dell’Associazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo il recupero, il riuso, la valorizzazione delle
vie d’acqua interne in genere, con particolare riferimento al
sistema dei navigli, ai canali e alle rogge, attraverso l’adozione
di iniziative di studio per la conoscenza e l’origine e l’evoluzione
delle vie d’acqua interne, iniziative di collaborazione con
altri enti ed associazioni anche europei che abbiano interesse allo
stesso tema, studi e progetti per gli usi plurifunzionali delle vie
d’acqua interne come il recupero energetico, l’itticoltura,
l’irrigazione, la navigazione, la valorizzazione ambientale
e monumentale, lo sviluppo turistico, didattico e culturale; la promozione
della tradizione e della cultura popolare lombarda; la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico; tutela,
promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale.
Nell’ambito del progetto sopra indicato la sezione “Istituto
per i Navigli” si occupa del settore ricerche e studi e la sezione
“Amici dei Navigli” si occupa delle iniziative per il
tempo libero.
Gli scopi specificati vengono perseguiti dall’Associazione prevalentemente
nell’ambito della Regione Lombardia, ma anche nelle altre regioni
interessate alle vie d’acqua.
A tale scopo l’Associazione può raccogliere fondi per
la realizzazione dei propri scopi e obbiettivi come sopra specificati
con le modalità che la stessa intenderà avviare. In
tal caso l’Associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione,
doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento,
emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo
le disposizione di legge.
Art. 3 | Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà
essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli
associati.
Art. 4 | Domanda di ammissione
Sono soci i soci fondatori e tutti coloro che partecipano alle attività
sociali ed assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far
parte dell’Associazione, in qualità di soci, siA le persone
fisiche che gli enti, le persone giuridiche e associazioni. Tutti
coloro i quali intendo far parte dell’Associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo. La validità della
qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento
della domanda stesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio
deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
Lo stato di associato non può essere trasmesso a terzi per
atto inter vivos.
Art. 5 | Diritti e Doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché
nell’elettorato attivo e passivo. I soci hanno diritto di prendere
visione di tutti gli atti e documenti dell’associazione. Le
prestazioni degli associati sono gratuite. I soci hanno l’obbligo
di rispettare lo statuto e le decisioni assunte dall’assemblea
e dal Consiglio Direttivo, nonché di pagare le quote di iscrizione.
Art. 6 | Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti
casi:
-dimissione volontaria
-morosità protrattasi per oltre trenta giorni della scadenza
del versamento della quota associativa richiesta;
-esclusone deliberata dall’assemblea per gravi motivi, garantendo
al socio il diritto al contraddittorio con le modalità fissate
dal regolamento.
Art. 7 | Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori Contabili
- Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 8 | Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. L’Assemblea può essere convocata anche
su richiesta motivata da 1/10 degli associati.
Art. 9 | Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione
i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di dieci associati.
Art. 10 | Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea avverrà almeno dieci giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell’ Associazione
e contestuale comunicazione agli associati con lettera, fax, posta
elettronica o altro mezzo che possa garantire la prova dell’avvenuta
ricezione della convocazione almeno otto giorni prima dell’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e
per il bilancio preventivo e la programmazione dell’attività
futura.
Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale
modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
dell’associazione.
Art. 11 | Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione in presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto e dell’atto
costitutivo è valida con la presenza della maggioranza degli
associati e delibera a maggioranza dei 2/3; per deliberare lo scioglimento
si procederà secondo quanto descritto all’art. 21 del
Codice Civile.
Art. 12 | Competenze dell’Assemblea ordinaria
- approvazione delle linee programmatiche
- Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
- Elezione degli organi;
- Approvazione dei regolamenti
- Deliberazione di ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
Art.13 | Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) e 11 (undici)
membri eletti dall’assemblea con le modalità fissate
dal regolamento e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente
e il Segretario con funzioni tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti
sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
Art.14 | Dimissioni
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno
alla convocazione dell’Assemblea dei soci per sostituire i mancanti,
i Consiglieri eletti in sostituzione scadranno unitamente agli altri
componenti del Consiglio.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più
in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga
a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 | Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un
consigliere, senza formalità.
Art. 16 | Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
senza limitazioni, inoltre lo stesso
a) Delibera sulle domande d’ammissione dei soci;
b) Redige il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo
da sottoporre al Collegio dei Revisori Contabili e dell’Assemblea
per l’approvazione;
c) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
degli associati;
e) Attua le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 | Il bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve essere approvato
dall’assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio
preventivo deve essere approvato dall’assemblea entro il 15
dicembre dell’anno precedente.
Art. 18 | Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea
e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri
del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Art. 19 | Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Art. 29 | Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente
e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’associazione, s’incarica della tenuta dei libri contabili,
nonché delle riscossioni e dei pagamenti d effettuarsi previo
mandato del consiglio direttivo.
Art. 21 | Il Collegio dei Revisori Contabili
Il collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri,
eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e nel proprio
ambito nomina il Presidente.
Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la corretta gestione sul
piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’Associazione
e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano
presentati all’Assemblea per l’approvazione.
Il Collegio dei Revisori Contabili rimane in carica quattro anni ed
i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 22 | Il Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi
o l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti
i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea;
essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro odo sarà inappellabile.
Art. 23 | Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni,
a lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzative dell’Associazione e dalle raccolte fondi.
Art. 24 | Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.
Art. 25 | Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
straordinaria dei soci, con le modalità dell’articolo
21 del codice civile. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento
dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori
individuandoli tra i soci o nominando persone estranee all’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione senza scopo di lucro ovvero ai fini di pubblica
utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. |